Testo Decreto sugli OGM
Abbiamo scaricato dal sito di GreenPlanet il testo del decreto sulla
coesistenza tra colture OGM e non OGM, ve lo giriamo assieme ad una breve
nota di AIAB ed a una esplicativa della redazione di Green Planet.
Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per la coesistenza
tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s) della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro
normativo minimo che
consenta l’attuazione delle misure necessarie per l’effettiva coesistenza
tra le diverse forme
di colture che attualmente si possono praticare, in considerazione dell’
imminente approvvigionamento
delle sementi per la prossima campagna di semina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
dell’11 novembre
2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle
politiche agricole
e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, del
Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli
affari regionali, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute;
emana
il seguente decreto-legge
Art.1 (Finalità)
1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della
Commissione
2003/556/CE del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la
coesistenza
tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e
sperimentazione,
quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la libertà di
iniziativa economica
ed il diritto alla scelta dei consumatori.
2. Ai fini dell’attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi
geneticamente
modificati, secondo la definizione di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo
8 uglio 2003, n.224.
b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di
cui al
Regolamento (CEE) n.2092/91 mdel Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle
definite nelle
lettere a) e b).
Art.2 (Salvaguardia del principio di coesistenza)
1. Le colture di cui all’articolo 1 sono praticate senza che l’esercizio di
una di esse
possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna
determinazione
possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre.
2. La coesistenza tra le colture di cui all’articolo 1 è realizzata in modo
da tutelarne le
peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le
caratteristiche delle
relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza
occasionale.
3. L’attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori
la reale
possibilità di scelta tra prodotti transegnici e non trasngenici e,
pertanto, le coltivazioni
transgeniche sono praticate all’interno di filiere di produzione separate
rispetto
a quelle convenzionali e biologiche.
Art.3 (Applicazione delle misure di coesistenza)
1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l’impatto
della commistione
tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle
politiche
agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le
norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine
tra le
regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all’
articolo 7. Il
suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell’ambito della
procedura
prevista dalla direttiva 98/34/CE.
2. Nell’ambito dei piani di coesistenza le regioni e le province autonome –
in coerenza
con la Raccomandazione della CommissioneEuropea del 23 luglio 2003
(C(2003)2624) possono individuare nel loro territorio una o più aree
omogenee.
Art.4 (Piani di coesistenza)
1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da
emanarsi entro a 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con
il decreto
di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con
particolare riferimento
alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare la
coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli
enti
territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di
cui al
comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni,
organismi
ed altri soggetti portatori da interessi in materia.
3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base
volontaria,
di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di
gestione dirette
per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche,
Art. 5 (Responsabilità)
1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di
coesistenza di cui
all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano
medesimo. La
responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall’
inosservanza delle misure
del piano grava su coloro che espongono alta imprenditori agricoli ai danni
suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere
probatorio
derivante dall'inosservanza delle misure stesse.
2. L'imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1,
nell'ipotesi
in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite
di
dichiarazione della ditta sementiera concernente l'assenza di organismi
geneticamente
modificati secondo la vigente normativa.
3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è
tenuto a
dare la comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio
2003, n.224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza
sulla
base del piano di cui all'articolo 4, nonché a conservare appositi registri
aziendali
contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.
4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e
procedure per
l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale
(SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173. dei dati e
degli elementi, di cui al comma 3.
Art.6 (Sanzioni)
1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36
del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste .dai
provvedimenti
di curi all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria
da euro 2.500 a euro 25.000.
2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si
applicano le misure
sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24
aprile
2001, n. 212.
Art. 7. (Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza)
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il
"Comitato m materia
di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche".
2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono
definite con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali
d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome
di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella
materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, due dal
Ministro dell'ambiente (1) e della tutela del territorio e quattro designati
dalla medesima
Conferenza.
3. Il Comitato di cui al comma 1, predispone - in coerenza con la
Raccomandazione
della Commissione Europea del 23 luglio 2003 (C(2003) 2624) - entro 120
giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le linee
guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. II
Comitato
provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle
disposizioni del
presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale competente i
risultati di
detta attività di monitoraggio.
4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative
all'omogeneizzazione
delle modalità di controllo ed all'individuazione delle tipologie di
risarcimento
dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui
all'articolo
3, comma 1.
5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero
delle politiche
agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello
Stato.
Art.8 (Norme transitorie)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino
all'adozione dei singoli
provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate
all'immissione
sul mercato non sono consentite.
Art.9. {Norma finanziaria)
1. L'attuandone del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico
della finanza pubblica.
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato
alle Camere per la conversione in legge
(1) Vi è la richiesta di inserire al posto di un esperto dei Ministero
dell'Ambiente un esperto
designato dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie.
Occorre verificare
la disponibilità, dal Ministro dell'ambiente e della tutela de territorio.
AIAB: «UN DECRETO DEBOLE E LACUNOSO»
Con questo testo l'agricoltura biologica non è garantita
“Il decreto sulla coesistenza approvato oggi è debole e lacunoso”, così
Vincenzo Vizioli, presidente dell’Aiab, commenta a caldo il testo del
decreto legge approvato oggi in Consiglio di ministri.
“Sono scomparse le regole rigorose e dettagliate”, prosegue Vizioli, “che
potevano garantire una vera agricoltura ogm free. Per tutelare le colture si
fa genericamente riferimento a buone pratiche agricole, approssimazioni
inaccettabili che non garantiscono soprattutto l’agricoltura biologica, che
pur essendo citata nel testo come settore di spicco dell’agricoltura
italiana di qualità, corre i maggiori rischi”.
Secondo Aiab, che pure riconosce l’importanza di avere comunque un testo di
legge di riferimento sono soprattutto due i punti di maggiore critica.
Il primo riguarda le pene previste per chi contamina e in questo senso è
gravissimo che dal decreto siano scomparse le sanzioni penali, “scontate” in
sanzioni pecuniarie di 25mila euro di massimo.
Il secondo è che non siano previsti accordi preliminari tra regioni che
decidano di applicare la legge sulla coesistenza in modo più o meno
restrittivo.
In altre parole se due campi confinanti in due regioni diverse sono uno ogm
e uno biologico, non c’è nessuna legge che tuteli quest’ultimo.
“Ora almeno abbiamo un testo su cui discutere”, conclude Vizioli, “ma nell’
iter parlamentare che ora si apre c’è ancora molto da fare per garantire
davvero un’agricoltura libera dagli organismi geneticamente modificati”.
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Nota della redazione
In realtà l'articolo 3, comma 1, prevede che un successivo DM definisca le
norme quadro per la coesistenza "anche con riferimento alle aree di confine
tra le regioni".
Quindi, fino al 31.12.2005 non cambierà nulla (perchè prosegue la
moratoria), dopo dovranno entrare in vigore le leggi regionali che dovranno
necessariamente affrontare il problema delle aree a confine.
Per quanto riguarda le sanzioni, l'art.36 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224, a cui il decreto-legge rinvia, prevede che "chi effettua
un'emissione deliberata di OGM cagionando pericolo di degradazione rilevante
e persistente delle risorse naturali sia punito con l'arresto sino a tre
anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700".
A questa previsione il decreto legge aggiunge la sanzione pecuniaria
amministrativa da 2.500 a 25.000 euro (in forza della normativa generale
vigente, la sanzione sarà del doppio del minimo, cioè 5.000 euro).
Fino al 31.12.2005, però, il rinvio è all'articolo 5, comma 1 del decreto
legislativo 212/2001, che prevede "l'arresto da sei mesi a tre anni o
l'ammenda fino a 100 milioni di lire", sempre pari a 51.700 euro.
venerdì 12 novembre 2004
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