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Testo Decreto sugli OGM

Abbiamo scaricato dal sito di GreenPlanet il testo del decreto sulla coesistenza tra colture OGM e non OGM, ve lo giriamo assieme ad una breve nota di AIAB ed a una esplicativa della redazione di Green Planet.
Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per la coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta l’attuazione delle misure necessarie per l’effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente si possono praticare, in considerazione dell’ imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell’11 novembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute; emana il seguente decreto-legge Art.1 (Finalità) 1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto alla scelta dei consumatori. 2. Ai fini dell’attuazione del presente decreto si intendono per: a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 uglio 2003, n.224. b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al Regolamento (CEE) n.2092/91 mdel Consiglio, del 24 giugno 1991; c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite nelle lettere a) e b). Art.2 (Salvaguardia del principio di coesistenza) 1. Le colture di cui all’articolo 1 sono praticate senza che l’esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre. 2. La coesistenza tra le colture di cui all’articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale. 3. L’attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transegnici e non trasngenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all’interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche. Art.3 (Applicazione delle misure di coesistenza) 1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l’impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra le regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all’ articolo 7. Il suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell’ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE. 2. Nell’ambito dei piani di coesistenza le regioni e le province autonome – in coerenza con la Raccomandazione della CommissioneEuropea del 23 luglio 2003 (C(2003)2624) possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee. Art.4 (Piani di coesistenza) 1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da emanarsi entro a 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori da interessi in materia. 3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche, Art. 5 (Responsabilità) 1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall’ inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono alta imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. 2. L'imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa. 3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a dare la comunicazione di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate. 4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. dei dati e degli elementi, di cui al comma 3. Art.6 (Sanzioni) 1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste .dai provvedimenti di curi all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000. 2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. Art. 7. (Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza) 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il "Comitato m materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche". 2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, due dal Ministro dell'ambiente (1) e della tutela del territorio e quattro designati dalla medesima Conferenza. 3. Il Comitato di cui al comma 1, predispone - in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea del 23 luglio 2003 (C(2003) 2624) - entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. II Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale competente i risultati di detta attività di monitoraggio. 4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1. 5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art.8 (Norme transitorie) 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite. Art.9. {Norma finanziaria) 1. L'attuandone del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 10. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge (1) Vi è la richiesta di inserire al posto di un esperto dei Ministero dell'Ambiente un esperto designato dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie. Occorre verificare la disponibilità, dal Ministro dell'ambiente e della tutela de territorio.

AIAB: «UN DECRETO DEBOLE E LACUNOSO» Con questo testo l'agricoltura biologica non è garantita “Il decreto sulla coesistenza approvato oggi è debole e lacunoso”, così Vincenzo Vizioli, presidente dell’Aiab, commenta a caldo il testo del decreto legge approvato oggi in Consiglio di ministri. “Sono scomparse le regole rigorose e dettagliate”, prosegue Vizioli, “che potevano garantire una vera agricoltura ogm free. Per tutelare le colture si fa genericamente riferimento a buone pratiche agricole, approssimazioni inaccettabili che non garantiscono soprattutto l’agricoltura biologica, che pur essendo citata nel testo come settore di spicco dell’agricoltura italiana di qualità, corre i maggiori rischi”. Secondo Aiab, che pure riconosce l’importanza di avere comunque un testo di legge di riferimento sono soprattutto due i punti di maggiore critica. Il primo riguarda le pene previste per chi contamina e in questo senso è gravissimo che dal decreto siano scomparse le sanzioni penali, “scontate” in sanzioni pecuniarie di 25mila euro di massimo. Il secondo è che non siano previsti accordi preliminari tra regioni che decidano di applicare la legge sulla coesistenza in modo più o meno restrittivo. In altre parole se due campi confinanti in due regioni diverse sono uno ogm e uno biologico, non c’è nessuna legge che tuteli quest’ultimo. “Ora almeno abbiamo un testo su cui discutere”, conclude Vizioli, “ma nell’ iter parlamentare che ora si apre c’è ancora molto da fare per garantire davvero un’agricoltura libera dagli organismi geneticamente modificati”. ------------------------------------ Nota della redazione In realtà l'articolo 3, comma 1, prevede che un successivo DM definisca le norme quadro per la coesistenza "anche con riferimento alle aree di confine tra le regioni". Quindi, fino al 31.12.2005 non cambierà nulla (perchè prosegue la moratoria), dopo dovranno entrare in vigore le leggi regionali che dovranno necessariamente affrontare il problema delle aree a confine. Per quanto riguarda le sanzioni, l'art.36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, a cui il decreto-legge rinvia, prevede che "chi effettua un'emissione deliberata di OGM cagionando pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali sia punito con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700". A questa previsione il decreto legge aggiunge la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 a 25.000 euro (in forza della normativa generale vigente, la sanzione sarà del doppio del minimo, cioè 5.000 euro). Fino al 31.12.2005, però, il rinvio è all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 212/2001, che prevede "l'arresto da sei mesi a tre anni o l'ammenda fino a 100 milioni di lire", sempre pari a 51.700 euro.
venerdì 12 novembre 2004


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