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Padova: proposta di Delibera di iniziativa popolare sull’Acqua pubblica.

Il “Comitato provinciale 2 SI AcquaBeneComune di Padova” ha lanciato in questi giorni una campagna per la raccolta di firme a sostegno della mozione di iniziativa popolare che potete leggere qui sotto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI (art. 16 Statuto del Comune di Padova) IL CONSIGLIO COMUNALE DI PADOVA PREMESSO -che “la fornitura idrica, dato la natura dell’acqua quale bene comune, universale, demaniale e vitale per l’essere umano deve essere garantita sempre”; -che nella direttiva 200/60/CE, il legislatore europeo fonda l’istituzione di “un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” innanzitutto sulla considerazione che “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”; -che nella Comunicazione COM(2014)-177, la Commissione Europea riconosce che “alcuni diritti e principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea possono ritenersi direttamente applicabili all’accesso all’acqua potabile e a servizi igienico-sanitari migliori: di fatto, là dove tale accesso non è garantito, è difficile garantire la tutela di diritti fondamentali quali il diritto alla dignità umana (articolo 1) o il diritto alla vita (articolo 2)” CONSIDERATO CHE - l’utente, per qualsivoglia tipologia di fornitura, è di fatto in posizione subalterna rispetto al gestore; · il nostro sistema giudiziale prevede forme plurime a disposizione del gestore per ottenere il pagamento del presunto credito da parte dell’utente inadempiente; · la risoluzione del contratto nonché la sospensione/riduzione del flusso idrico non possono essere utilizzate quale leva vessatoria per ottenere il pagamento di presunto debito dell’utente da parte del gestore per la fornitura d’acqua potabile per qualsivoglia tipologia di fornitura; · il gestore non può decidere autonomamente la risoluzione contrattuale e/o la sospensione/riduzione del flusso idrico senza che la disamina delle ragioni addotte dall’utente presunto inadempiente siano state vagliate e giudicate con sentenza da parte di un giudice terzo; - la giurisprudenza si è più volte espressa contro l'interruzione del servizio idrico per le utenze domestiche, sulla base del principio che, anche laddove fosse conclamata la morosità, "la sospensione della fornitura di un bene primario come l'acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario" (a titolo d’esempio: Decreto del Tribunale di Bari- 09/09/2004; Ordinanza Tribunale di Enna, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania, sezione staccata di Olbia, del 06-07-2012), e che la pratica dei distacchi per morosità è stata dichiarata "vessatoria” con sentenza del Tribunale di Latina 31/10/2006; - la Carta dei servizi, con specifico riferimento al SII, è il documento, adottato in conformità allo schema generale di riferimento recato nel d.p.c.m. 29 aprile 1999, in cui sono specificati i livelli qualitativi e quantitativi attesi per i servizi erogati (...), incluse le regole di relazione tra utenti e gestore; - la legge 244/07, all’art. 2, comma 461, dispone che gli enti locali devono prevedere l’obbligo per il soggetto gestore di emanare una Carta dei Servizi: “da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori” - le attuali clausole del regolamento del servizio idrico integrato ammettono la possibilità per il gestore di adottare la risoluzione del contratto nonché la sospensione/riduzione del flusso idrico unilateralmente senza che l’inadempimento dell’utente posto alla base della decisione sia stato esaminato e sentenziato da un giudice terzo;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE - il Collegato Ambientale Legge 221/15 in vigore dal 2/2/2016 all’art. 61 “Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato” scrive che: “l’AEEGSI… adotta direttive per il contenimento della morosità...garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi; - la stessa legge 221/15 all’art. 60 “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” scrive che: “l’AEEGSI definisce le necessarie modifiche all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”; - gli articoli 60 e 61 della legge 221/15 Collegato Ambientale vengono ripresi e inseriti dall’AEEGSI nel suo Metodo Tariffario Idrico-2 Deliberazione 664/2015 del 28/12/2015 valido dal 2016 al 2019 - il Comune di Padova, in quanto socio di AcegasApsAmga –Gruppo Hera Spa e componente del Consiglio di Bacino Bacchiglione oltre che a far parte del Comitato Istituzionale, ha il dovere di garantire ai propri cittadini l'accesso ai diritti primari, tra cui l'acqua con una tariffa che rispetti il referendum, che sia equa e sociale. Pertanto, in attesa dell’applicazione delle leggi e normative citate,

DELIBERA che il delegato del Sindaco, in sede di Assemblea del Consorzio di Bacino Bacchiglione, proponga: A- la modifica della vigente Carta del Servizio Idrico Integrato nelle parti inerenti alla morosità e alla sospensione della fornitura del servizio, come segue: 1. L'erogazione del quantitativo minimo vitale non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire la fornitura giornaliera essenziale giornalieri per persona tenendo conto anche della pressione di erogazione dell’impianto. 2. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 1, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che: 2.1 abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura; 2.2 la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera 2.1. 3. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. 4. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'utente ha diritto al riallaccio della fornitura indipendentemente dall'adempimento della controprestazione. 5. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo. B- al fine di rendere la tariffa più equa, che gli scaglioni tariffari si applichino dopo aver diviso il consumo per i componenti del nucleo familiare; C- la creazione di un fondo di riserva a sostegno delle utenze disagiate, alimentato esclusivamente dai dividendi.
www.conques@alice.it

domenica 23 ottobre 2016


 
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